EQUITY CROWDFUNDING: Breve storia e ultime novità normative per le PMI

PMI equity
Negli anni che vanno dall’emanazione della prima normativa per la regolamentazione dell’equity crowdfunding a oggi, non si sono fatte attendere normative di aggiornamento e integrazione che hanno specificato e innovato aspetti più o meno sostanziali della disciplina. Il Decreto Crescita 3.0 apre a tutte le PMI l’accesso all’equity crowdfunding.

Per ciò che attiene all’argomento oggetto della trattazione di questo breve articolo, di fondamentale importanza risulta essere proprio il Decreto Crescita 3.0.

Il Decreto Crescita 3.0 convertito con legge n° 33 del 24 marzo 2015 ha inciso con un doppio profilo sulle normative preesistenti. Da una parte ha introdotto la figura delle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) innovative dall’altra, utilizzando una discutibile tecnica normativa, ha modificato il Testo Unico della Finanza. Già questo aspetto segna una netta cesura con la tecnica normativa del Decreto Crescita 2.0 in quanto quest’ultimo, nel prevedere la definizione di startup innovativa, lasciava intatto il TUF mentre la definizione di P.M.I è stata inserita direttamente nel Testo Unico della Finanza.

Salva la definizione che ci da la raccomandazione 2003/361/CE delle PMI, il Decreto Crescita 3.0 stabilisce che, per il riconoscimento dell’innovatività, una PMI deve soddisfare almeno due dei tre requisiti di seguito elencati:

  • spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione, risultante dall’ ultimo bilancio approvato e opportunamente dettagliato in nota integrativa
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di:

–         1/5 di dottori, dottorandi di ricerca o laureati che abbiano svolto almeno tre anni di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, rispetto alla forza lavoro complessiva

–         1/3 di laureati con laurea magistrale rispetto alla forza lavoro complessiva

  • titolarità o licenza di:

–         una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale

–         esclusiva titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaborare originario.

Tale tipologia di PMI è tenuta ad avere la certificazione dell’ultimo bilancio anche qualora fra i requisiti non vi fosse quello della quota del 15% da investire in ricerca e sviluppo. Per la registrazione, le PMI innovative seguiranno lo stesso iter previsto per le startup innovative in quanto saranno soggette a registrazione in sezione appositamente a loro dedicata all’interno del Registro delle imprese.

Alle PMI innovative è stata estesa parte delle esenzioni previste per le startup innovative.

Prima di arrivare alla trattazione dell’argomento di estrema attualità, dedichiamo infine la nostra attenzione alle ultime miglia percorse dalla CONSOB in direzione della revisione del regolamento da essa stessa emanato, la delibera n° 19520.

Dalla necessità dell’adeguamento del Regolamento CONSOB n°18592 a queste modifiche, nonché dalla spinta innovativa dei big player di questo settore, è stata data vita al processo di revisione del Regolamento iniziato il 19 giugno 2015 con la pubblicazione del Documento di Consultazione Preliminare contenente le linee guida per la Revisione del Regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online” il quale è terminato il 24 febbraio 2016 con l’adozione della Delibera n°19520 recante le modifiche definitive al Regolamento entrate in vigore il 5 marzo 2016, il giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Documento di Consultazione Preliminare conteneva una prima valutazione d’impatto basata sugli indicatori di risultato evidenziati nella Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione in oggetto e un questionario rivolto a tutti i soggetti interessati affinché fornissero le loro esperienze in merito alla concreta applicazione della Regolamentazione. La motivazione principale della revisione veniva evidenziata nei necessari adattamenti richiesti dal Regolamento alle innovazioni introdotte da sopracitato Decreto Crescita 3.0, da qui l’occasione per avviare un approfondimento sulle normatività introdotte e un confronto, di concerto con gli operatori del settore, sull’impatto Regolamentare a distanza di 2 anni dalla sua entrata in vigore. Tale processo ha visto la pubblicazione di una serie di documenti consultazione intermedi, terminati con la delibera CONSOB n°19520.

Le modifiche al regolamento si sono mosse sostanzialmente su 3 livelli:

  • recepire i cambiamenti della normativa primaria
  • tenere conto di talune esigenze emerse in sede di vigilanza
  • accogliere le principali esigenze emerse in sede di consultazione

Il comma 70 estende l’operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale.

Arriviamo infine alle ultime novità normative che entrate in vigore dal 1 gennaio 2017, ovvero quelle introdotte con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

All’art. 1 comma 70 della Legge di Stabilità 2017, troviamo una modifica all’attuale disciplina della “Raccolta dei capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line”. Nello specifico il comma contiene 3 modifiche al TUF per permettere a tutte le PMI di accedere alle piattaforme di equity crowdfunding, privilegio finora esclusivo delle PMI innovative. Sostanzialmente si è provveduto a modificare la definizione di “portale per la raccolta di capitali per le PMI”; adattare la rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II del TUF alla “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI”; innovare il relativo articolo 50-quinquies sostituendo alla precedente definizione congiunta di società quella più generica alle “PMI”. Il comma 70 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendendo a tutte le piccole e medie imprese l’operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali.

Le PMI beneficiarie saranno quelle definite dalla summenzionata disciplina europea (raccomandazione 2003/361/CE), nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI; anche per tale tipologia di imprese la raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali online (art. 50-quinquies del TUF). Per tutte le PMI varranno le regole concernenti i soggetti autorizzati all’esercizio di tali attività, i relativi requisiti, il funzionamento e le modalità operative.

Con la modifica in oggetto l’offerta potrà riguardare sia gli strumenti finanziari emessi dalle PMI stesse, sia quelli emessi da soggetti (OICR e altre società di capitali) che investono in PMI.

In un paese in cui il ricorso all’equity crowdfunding è ancora una rotta a dir poco semideserta, ampliare il novero delle imprese che potranno ricorrere all’equity crowdfunding è certamente un buon risultato, anche perché il crowdfunding sta rappresentando globalmente una valida alternativa ai canali ordinari di finanziamento: efficiente, perlopiù affidato all’autoregolazione del mercato, vive un’early stage dorata e uno sviluppo che potremmo definire viral.

È anche vero che, la lettura dell’art. 1 comma 70 ha generato non poche perplessità nella dottrina giuridica. Qualche autore si è chiesto come mai tale previsione legislativa sia intervenuta sostanzialmente solo sull’art. 50-quinquies del TUF: come mai il legislatore avrebbe tralasciato l’inserimento di una deroga all’art. 2468 c.c., e di una modifica sostanziale all’art. 100-ter del TUF, causando in questo modo un apparente contrasto fra norme cogenti?

A queste domanda è stata data risposta il 24 aprile con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ovvero la c.d. manovrina, chiamata così per la dimensione della correzione strutturale (3,4 miliardi di Euro) dalla quale sono sostanzialmente esclusi alcuni interventi in forma una tantum come quelli su terremoto e liti fiscali, in ossequio all’impegno di bilancio preso con Bruxelles. Per ciò che riguarda la materia in oggetto, tale Decreto con l’art. 57 (Attrazione per gli investimenti), al comma 1 risolve l’antinomia relativa alla disciplina appena citata modificando i commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio) del Decreto Crescita 2.0. In tale modo vengono previste tutte le deroghe necessarie affinché le ultime previsioni legislative possano dispiegare a pieno i propri effetti, estendendo la possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding a TUTTE le P.M.I., comprese quelle costituite in forma di S.r.l. ovvero la gran parte delle imprese che costituiscono il tessuto italiano della piccola e media impresa.

Informazioni su Giovanni Gaeta 5 Articoli
Giurista classe ’88, laureando in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata di Roma con una tesi sui mercati finanziari che ha ad oggetto il Crowdfunding. Appassionato, neanche a dirlo, di diritto dei mercati finanziari, diritto societario e contrattualistica; dal 2015 collabora con uno studio legale per approfondire la conoscenza sul campo.

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