
In questi giorni si sente tanto parlare del nuovo Regolamento Equity Crowdfunding. Poco più di una settimana fa è stata avviata la consultazione pubblica (quella definitiva) sulla revisione del Regolamento CONSOB relativo alla raccolta di capitale sociale attraverso i portali online (finora possibile solo per le start-up innovative).
Una breve cronistoria
Sembra passato diverso tempo da quando il 18 ottobre 2012 è stato adottato il Decreto Crescita bis che ha scandito il primo passo verso l’introduzione dell’equity crowdfunding in Italia, demandando alla CONSOB l’onere e l’onore di redigere un apposito Regolamento attuativo.
La risposta da parte di CONSOB si è concretizzata il 26 giugno 2013 con la delibera n. 18592 che ha adottato il Regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online”. Sono stati chiari sin da subito gli obiettivi e i limiti della nuova normativa: accesso all’equity crowdfunding solo per le start-up innovative e scrupolosa tutela degli investitori non professionali.
Solo con la recente modifica apportata dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, il c.d. Investment Compact, si è registrato un parziale cambio di tendenza. Con questo provvedimento è stata data la possibilità di accesso a questo nuovo canale di finanziamento anche ad altri soggetti, tra cui le PMI innovative.
Ed è così che, dopo un periodo di consultazione preliminare avviato il 19 giugno 2015, atto a recepire i pareri degli operatori del settore e le nuove modifiche introdotte dalla normativa primaria, la CONSOB ha avviato qualche giorno fa (3 dicembre 2015) una consultazione pubblica sul nuovo testo di revisione del Regolamento.
Le principali novità del nuovo Regolamento Equity Crowdfunding
- Oltre alle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, sono state introdotte delle nuove categorie di soggetti che possono offrire il proprio capitale sociale attraverso l’equity crowdfunding: le PMI innovative, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le società che investono in prevalenza in startup e PMI innovative. Inoltre, vengono aggiunte al novero anche le nuove start-up turismo introdotte dalla legge di conversione del Decreto Cultura del 2014.
- Introdotta una nuova categoria di soggetti anche tra gli investitori professionali: i c.d. investitori professionali su richiesta (come stabilito nell’Allegato 3, al punto II del Regolamento CONSOB n.16190 del 29 ottobre 2007). Tale modifica è stata introdotta al fine di rendere più facile soddisfare l’attuale obbligo di sottoscrizione di almeno il 5% del capitale offerto ad investitori professionali per poter rendere valido il progetto di raccolta.
- Prevista una procedura più snella per gli investitori non professionali che elimina il passaggio offline – attualmente obbligato – per la profilatura del cliente secondo la procedura MiFID. Quindi, con il nuovo testo sull’equity crowdfunding sarà possibile – solo per le piattaforme che intendono farlo – perfezionare la procedura d’investimento integralmente online a prescindere dell’importo dell’investimento. Le piattaforme, in questo caso, dovranno dotarsi di appositi meccanismi per verificare l’adeguatezza dei propri clienti all’operazione d’investimento; in caso contrario, le banche e le imprese di investimento si occuperanno di finalizzare la procedura di sottoscrizione come fatto finora.
Ricordiamo che la MiFID è una direttiva comunitaria che ha l’obiettivo di creare un mercato finanziario europeo più integrato e competitivo, nonché di tutelare gli investitori, imponendo agli intermediari di fornire le informazioni più chiare e trasparenti possibili ai propri clienti, anche attraverso la somministrazione di un apposito test per verificare l’effettiva conoscenza degli strumenti finanziari e la situazione patrimoniale del cliente.
Inoltre, il nuovo testo di revisione prevede anche la decadenza dell’autorizzazione data dalla CONSOB per quei gestori di piattaforme che non abbiano pubblicato almeno un’offerta pubblica di capitale online nei primi sei mesi di attività o che l’abbiano interrotta per più di sei mesi. Questa previsione aiuterà a sfoltire un po’ il numero di piattaforme di equity crowdfunding ad oggi registrate ma che non hanno mai avviato concretamente la propria attività.
La controversia può dirsi conclusa?
Queste inversioni di marcia rispondono in parte alle critiche che sin dalla sua adozione sono state lanciate all’amato e controverso Regolamento CONSOB sulla raccolta di capitale online. Nonostante siano state mantenute le soglie di investimento oltre le quali è obbligatoria la profilatura dell’investitore secondo la Direttiva MiFID, la procedura è stata resa meno onerosa dalla possibilità per le piattaforme di procedere autonomamente alla valutazione di appropriatezza dei propri investitori direttamente online. Stesso discorso vale per la quota del 5% di capitale sociale che ogni offerta deve destinare agli investimenti professionali: seppure la soglia sia rimasta invariata, è stato esteso il numero dei soggetti che possono contribuire a tale quota introducendo al novero i c.d. investitori professionali su richiesta.
Quello che è certo è che un enorme passo in avanti è stato fatto, ampliando il raggio di azione dell’equity crowdfunding e facendolo ricadere fra gli strumenti messi a disposizione di un più variegato panorama imprenditoriale. Ma per capire il reale passo compiuto ho chiesto direttamente a chi con l’equity crowdfunding ha a che fare ogni giorno: Carlo Allevi e Matteo Masserdotti, rispettivamente gestori delle piattaforme WeAreStarting e Tip Ventures:
Carlo Allevi, CEO di WeAreStarting S.r.l.
Siamo felici delle novità proposte e siamo felici che sia stato preso in considerazione il punto di vista delle piattaforme, che inevitabilmente si fanno portavoce anche delle imprese innovative e dei potenziali investitori. Anche in questa fase di consultazione, vogliamo essere propositivi e intendiamo presentare commenti in forma comune. L’obiettivo deve essere quello di permettere ad uno strumento fortemente richiesto dagli utenti e con grandi potenzialità di funzionare efficacemente. Forse stiamo andando nella giusta direzione.
Matteo Massedotti, CEO di Tip Ventures
Siamo molto soddisfatti di questo nuovo testo. La nostra società è stata tra le fondatrici di AIEC, l’associazione delle piattaforme italiane di equity crowdfunding (di cui fa parte anche WeAreStarting, ndr), che la CONSOB ha chiaramente riconosciuto come altamente influente nelle richieste di modifica del regolamento. Tip Ventures è stata tra i promotori della richiesta di passaggio della profilatura MiFID in capo alle piattaforme, nonostante le perplessità degli altri operatori. Con questo testo la CONSOB ha dato dimostrazione di porre attenzione ai mercati, ascoltando chi si raffronta con la realtà delle operazioni di raccolta. Riteniamo di aver fatto un passo importante che può segnare l’inizio di un mercato non ancora decollato, ma che si deve porre l’obiettivo in pochi anni di recuperare terreno nei confronti di paesi come Francia, Germania e Regno Unito. Il mercato italiano dell’equity crowdfunding vale attualmente solo lo 0,3 % del totale di 1,1 Miliardi di euro raccolti in Europa nel 2014. Questo numero deve crescere e raggiungere la doppia cifra nel più breve tempo possibile.
L’approvazione del nuovo testo (aggiornamento del 25 febbraio 2016)
Con delibera n. 19529 del 24 febbraio 2916 la CONSOB ha approvato la riforma del Regolamento in materia di Equity Crowdfunding. Sulla base della consultazione conclusa l’11 gennaio sono state apportate delle ulteriori modifiche a quelle già proposte: la principale è quella che prevede l’introduzione degli “investitori a supporto dell’innovazione” quali nuovi soggetti legittimati a sottoscrivere la quota del 5% destinata agli investitori professionali. Quindi una nuova categoria che si va ad unire alla già citata introduzione degli “investitori su richiesta”.
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